Legge di stabilità e Jobs Act

 

LEGGE DI STABILITA’ (L. 190 del 23.12.2014 – G.U. 300 del 29.12.2014 – D.L. 192 del 31.12.2014)

A seguito della definitiva approvazione della Legge di stabilità 2015 con la presente si ritiene opportuno elencare alcune novità introdotte in tema di rapporto di lavoro:

  • AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

  • le assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate da datori di lavoro privati a decorrere dall’ 01.01.2015;

  • l’ agevolazione, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sarà pari alla contribuzione INPS con un massimo di €. 8.060 annui, non riguarderà i premi INAIL ed avrà la durata massima di 36 mesi;

  • restano escluse dall’ esonero contributivo le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro oppure che hanno un contratto a tempo indeterminato nei mesi da ottobre a dicembre 2014 con il medesimo datore, ivi comprese (e pertanto anch’esse escluse) anche società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Si fa presente che l’assunzione avvenuta nell’arco di tempo considerato ossia tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015 non comporta il diritto in automatico a fruire dello sgravio. I fondi finanziari previsti infatti sono limitati ed in particolare e’ stato stanziato per ciascun anno 2015 , 2016 e 2017 un miliardo di euro e per il 2018 cinquecento milioni di euro.

Vige quindi il principio di chi “prima arriva meglio alloggia”, esaurito il fondo e salvo lo Stato non proceda con un rifinanziamento , le assunzioni successive, ancorchè effettuate con tutti i parametri e requisiti richiesti , non porteranno in dote alcun sgravio contributivo per le aziende.

L’introduzione della presente agevolazione ha comportato l’ abrogazione, per le assunzioni successive al 31.12.2014, delle agevolazioni previste dall’ art. 8, c. 9 della L. 407/1990 .

  • TFR IN BUSTA PAGA:

dal primo di marzo 2015 al 30 giugno 2018 (la scelta sarà irrevocabile per tutto il periodo) i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 6 mesi potranno chiedere la corresponsione mensile del proprio TFR (compresa la quota destinata al fondo pensione).

L’ anticipazione, denominata PIR ovvero Parte Integrativa di Retribuzione, sarà esente da contribuzione, non inciderà nei limiti reddituali relativi al bonus degli €. 80 ma sarà soggetta a tassazione ordinaria anziché all’ usuale tassazione separata.

JOBS ACT (L. 183 del 10.12.2014 – G.U. 290 del 15.12.2014 - Governo, Decreti del 24.12.2014)

Lo scorso 24 dicembre il Governo è intervenuto presentando i primi due schemi di decreto attuativo che ora dovranno essere vagliate dalle Commissioni Lavoro delle Camere ed entreranno in vigore una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente entro febbraio).

In tali decreti viene:

  • modificato l’ art. 18 in un’ ottica di riduzione delle fattispecie di reintegra sostituite da risarcimenti economici. La reintegra resterebbe applicabile solamente nei casi di licenziamenti discriminatori ed in limitati casi di licenziamenti disciplinari (insussistenza del fatto addebitato al lavoratore) e per giustificato motivo oggettivo (manifesta insussistenza del motivo economico alla base del licenziamento, mancato rispetto del periodo di comporto, ecc.).

  • introdotto il contratto a tutele crescenti applicabile a tutte le assunzioni a tempo indeterminato successive all’ entrata in vigore del decreto.

Fatta salva l’ ipotesi di licenziamenti nulli perché discriminatori e di licenziamenti disciplinari illegittimi in quanto sia dimostrata in giudizio l’ insussistenza materiale del fatto, nelle altre ipotesi di licenziamento illegittimo il lavoratore avrà diritto esclusivamente ad un’ indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.

Nei confronti delle aziende per le quali non trova applicazione l’ art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l’ indennità di cui sopra è dimezzata ed in ogni caso non può superare le 6 mensilità.

  • introdotto la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’ Impiego (NASpI), che dal prossimo primo maggio sostituirà ASpI e Mini ASpI.

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